Quando si installa o si sostituisce uno scaldabagno a gas, la dichiarazione di conformità non è un documento accessorio da chiedere solo in caso di vendita della casa o di problemi con il distributore. È la documentazione con cui l’impresa installatrice attesta, dopo le verifiche previste, che il lavoro eseguito è stato realizzato secondo la regola dell’arte. Il tema merita particolare attenzione perché uno scaldabagno a gas coinvolge non soltanto l’acqua sanitaria, ma anche l’alimentazione del gas, l’installazione dell’apparecchio, l’aerazione o ventilazione quando richiesta e l’evacuazione dei prodotti della combustione.
Molti dubbi nascono al momento della sostituzione di un vecchio apparecchio. Serve una nuova dichiarazione anche se le tubazioni esistevano già? Chi può rilasciarla? La dichiarazione riguarda soltanto il nuovo scaldabagno oppure certifica tutto l’impianto dell’abitazione? E cosa si può fare se il documento relativo a un impianto vecchio è stato perso? Per rispondere occorre distinguere bene installazione, intervento parziale, manutenzione e dichiarazione di rispondenza, facendo riferimento soprattutto al D.M. 37/2008 e alle norme tecniche applicabili agli impianti a gas.
Che cos’è la dichiarazione di conformità
La dichiarazione di conformità, spesso abbreviata in DiCo, è prevista dall’articolo 7 del D.M. 37/2008. Al termine dei lavori, dopo avere effettuato le verifiche richieste dalla normativa, comprese quelle relative alla funzionalità dell’impianto, l’impresa installatrice deve rilasciarla al committente. Il documento viene redatto secondo il modello ministeriale e comprende anche gli allegati previsti.
Non va quindi confusa con la dichiarazione CE o con il manuale dello scaldabagno. Questi ultimi riguardano l’apparecchio prodotto dal fabbricante. La DiCo riguarda invece il lavoro dell’impresa che ha realizzato o modificato l’impianto e collegato l’apparecchio nelle condizioni concrete presenti nell’edificio.
Un apparecchio perfettamente conforme come prodotto può infatti essere installato in modo non corretto. Basta pensare a uno scarico dei prodotti della combustione non idoneo oppure a un collegamento del gas eseguito male. Per questo la conformità del prodotto e la conformità dell’installazione sono due aspetti differenti.
Lo scaldabagno a gas rientra nel D.M. 37/2008?
Sì. Il D.M. 37/2008 comprende tra gli impianti disciplinati quelli destinati alla distribuzione e all’utilizzazione del gas, incluse le opere relative all’evacuazione dei prodotti della combustione e alla ventilazione e aerazione dei locali. Una guida aggiornata nel 2026 della Camera di Commercio Riviere di Liguria precisa inoltre che l’impianto gas comprende le tubazioni e gli accessori dal punto di consegna fino agli apparecchi utilizzatori, insieme all’installazione e ai collegamenti degli apparecchi stessi.
Un chiarimento del Ministero dello Sviluppo Economico ha affrontato espressamente anche il caso degli scaldaacqua alimentati esclusivamente a gas. Secondo il parere ministeriale, tali apparecchi, insieme alle tubazioni e ai collegamenti necessari alla loro installazione, rientrano nella lettera e) del D.M. 37/2008, cioè nella categoria degli impianti per la distribuzione e utilizzazione del gas.
In termini semplici, non bisogna ragionare sullo scaldabagno come se fosse un apparecchio da appoggiare e collegare a una normale presa. Una volta inserito stabilmente nell’impianto gas e collegato al sistema di evacuazione dei prodotti della combustione, la sua installazione interessa un impianto regolamentato.
Nuova installazione di uno scaldabagno a gas
Il caso più semplice da interpretare è una nuova installazione. Se in un’abitazione viene realizzato un nuovo punto di utilizzo del gas e viene installato uno scaldabagno, il lavoro deve essere affidato a un’impresa abilitata per la relativa categoria prevista dal D.M. 37/2008.
L’installatore non deve limitarsi ad appendere l’apparecchio alla parete. Deve verificare che il luogo scelto sia compatibile con il tipo di scaldabagno, realizzare o controllare i collegamenti, verificare l’impianto gas interessato dal lavoro e occuparsi correttamente dell’evacuazione dei prodotti della combustione. A seconda del tipo di apparecchio assumono rilievo anche le condizioni di aerazione e ventilazione.
Per gli impianti domestici e similari alimentati da rete, la serie UNI 7129 costituisce uno dei principali riferimenti tecnici. La UNI 7129-2:2015, attualmente indicata da UNI come in vigore, disciplina l’installazione degli apparecchi a gas con singola portata termica nominale non superiore a 35 kW e la ventilazione o aerazione dei locali. La UNI 7129-3 riguarda invece i sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione, mentre la parte 4 disciplina anche la messa in servizio dopo la sostituzione di un apparecchio.
Terminato il lavoro e svolte le verifiche necessarie, l’impresa rilascia la dichiarazione di conformità con gli allegati previsti.
Serve la dichiarazione di conformità quando si sostituisce lo scaldabagno?
È proprio sulla sostituzione che sorgono più spesso equivoci. C’è chi pensa che, se il tubo del gas era già presente, basti svitare il vecchio apparecchio e montarne uno nuovo senza altra documentazione. Non è un’impostazione corretta per un apparecchio a gas installato in modo fisso.
La stessa modulistica della dichiarazione di conformità offre un’indicazione molto significativa. Nella legenda del modello, per gli impianti a gas, la sostituzione di un apparecchio installato in modo fisso viene espressamente indicata come esempio di intervento che può essere descritto nella voce “altro”.
Inoltre, la UNI 7129-4:2015 disciplina espressamente la messa in servizio degli impianti gas anche dopo la sostituzione di un apparecchio. Non si tratta quindi semplicemente di verificare se il nuovo scaldabagno produce acqua calda. Il tecnico deve considerare l’inserimento dell’apparecchio nell’impianto esistente e svolgere le verifiche previste per l’intervento effettuato.
La situazione concreta può comunque cambiare molto. Sostituire uno scaldabagno con un modello equivalente mantenendo una configurazione compatibile è diverso dal modificare le tubazioni, spostare l’apparecchio, cambiare il sistema di scarico o aumentare in modo rilevante la portata termica dell’impianto. Per questo la documentazione deve descrivere il lavoro realmente eseguito e non può essere ridotta a una formula generica.
La nuova DiCo certifica tutto il vecchio impianto?
No, ed è una distinzione fondamentale. Se l’impresa interviene soltanto su una parte di un impianto già esistente, non significa automaticamente che stia assumendo la responsabilità della realizzazione originaria di tutte le tubazioni dell’abitazione.
L’articolo 7 del D.M. 37/2008 stabilisce che, in caso di rifacimento parziale, progetto e dichiarazione di conformità si riferiscono alla parte interessata dai lavori. Devono però tenere conto della sicurezza e della funzionalità dell’intero impianto e deve essere indicata la compatibilità tecnica dell’intervento con le condizioni preesistenti.
Immaginiamo un appartamento con un impianto gas realizzato molti anni prima. L’installatore viene incaricato di sostituire lo scaldabagno e di adeguare il relativo collegamento. La dichiarazione potrà riguardare questo intervento, ma il professionista non può semplicemente ignorare una situazione preesistente che renda il nuovo lavoro tecnicamente incompatibile o insicuro.
Questo spiega anche perché, durante una sostituzione apparentemente semplice, il tecnico può segnalare la necessità di ulteriori interventi. Non si tratta necessariamente di una richiesta burocratica: un nuovo apparecchio deve poter funzionare in condizioni compatibili con l’impianto al quale viene collegato.
Chi può rilasciare la dichiarazione di conformità
La DiCo non può essere compilata dal proprietario, dall’amministratore del condominio o da un tecnico scelto successivamente che non abbia realizzato il lavoro. La rilascia l’impresa installatrice che ha effettuato l’intervento e che possiede l’abilitazione richiesta ai sensi del D.M. 37/2008.
Il committente, a sua volta, ha l’obbligo di affidare installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione straordinaria degli impianti disciplinati dal decreto a imprese abilitate. Le abilitazioni sono registrate presso la Camera di Commercio e sono riferite alle diverse categorie di impianti.
Prima di affidare l’installazione di uno scaldabagno a gas, quindi, non basta chiedere se l’operatore “fa anche lavori a gas”. È opportuno verificare che l’impresa possieda effettivamente l’abilitazione pertinente. Questo evita soprattutto il problema, purtroppo scoperto spesso a lavori terminati, di non poter ottenere una valida dichiarazione di conformità.
Cosa contiene la dichiarazione di conformità
La DiCo identifica innanzitutto l’impresa che ha eseguito i lavori, il committente, l’edificio e il tipo di impianto interessato. Il modello contiene poi la descrizione dell’intervento e l’attestazione secondo cui il lavoro è stato realizzato nel rispetto della regola dell’arte.
La dichiarazione non va considerata completa guardando soltanto la prima pagina firmata. L’articolo 7 prevede che ne facciano parte integrante la relazione sulla tipologia dei materiali utilizzati e il progetto previsto dall’articolo 5. A seconda del caso devono inoltre essere presenti gli altri allegati obbligatori previsti dal modello ministeriale.
Nella documentazione di un intervento su un impianto gas è particolarmente importante lo schema dell’impianto realizzato o modificato. Per lavori limitati può essere un elaborato relativamente semplice, ma deve rappresentare in modo comprensibile ciò che è stato effettivamente eseguito.
Conservare soltanto un foglio chiamato “certificato” senza verificarne gli allegati può quindi creare difficoltà anni dopo, quando occorre ricostruire come è stato realizzato l’impianto.
Serve sempre un progetto firmato da un professionista?
Il termine “progetto” genera spesso un altro equivoco. Il D.M. 37/2008 prevede un progetto per installazione, trasformazione e ampliamento degli impianti compresi nel suo ambito, ma non stabilisce che debba essere sempre redatto da un ingegnere o da un altro professionista esterno.
Nei casi che non superano determinate soglie, il progetto può essere predisposto dal responsabile tecnico dell’impresa installatrice. Per gli impianti di distribuzione e utilizzazione del gas, il progetto deve invece essere redatto da un professionista iscritto all’albo quando la portata termica supera 50 kW oppure quando l’impianto è dotato di canne fumarie collettive ramificate, oltre agli altri casi particolari previsti dalla norma.
Per il normale scaldabagno di una singola abitazione si resta spesso al di sotto di questa soglia, ma non bisogna guardare soltanto la potenza del singolo apparecchio senza considerare la configurazione dell’impianto. È l’installatore abilitato a dover inquadrare correttamente il caso concreto.
Scarico dei fumi e ventilazione fanno parte del problema
Una DiCo relativa a uno scaldabagno a gas non può essere ragionata guardando esclusivamente al tubo che porta il combustibile. La corretta evacuazione dei prodotti della combustione è un elemento essenziale dell’installazione.
La soluzione tecnica dipende dal tipo di apparecchio e dall’edificio. Possono cambiare il sistema di evacuazione, la presenza di un camino o di una canna fumaria, il modo in cui viene prelevata l’aria necessaria alla combustione e le condizioni del locale. La UNI 7129 distingue espressamente la parte relativa all’installazione e alla ventilazione da quella dedicata ai sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione.
Per l’utente la conseguenza pratica è semplice: non conviene acquistare uno scaldabagno pensando che qualsiasi modello possa sostituire quello vecchio senza modifiche. Prima dell’acquisto, soprattutto in edifici datati o condomini con sistemi fumari condivisi, è utile far valutare la situazione da un installatore qualificato.
DiCo e dichiarazione di rispondenza non sono la stessa cosa
Quando manca una vecchia dichiarazione di conformità si sente spesso dire: “Basta fare una DiRi”. In realtà la dichiarazione di rispondenza ha un campo di applicazione preciso.
L’articolo 7, comma 6, del D.M. 37/2008 consente di sostituire la dichiarazione di conformità con una dichiarazione di rispondenza per gli impianti eseguiti prima dell’entrata in vigore del decreto, avvenuta il 27 marzo 2008, quando la dichiarazione originaria non sia stata prodotta o non sia più reperibile. La DiRi viene rilasciata dopo sopralluoghi e accertamenti da soggetti che possiedono i requisiti previsti dalla norma. Una guida camerale aggiornata nel 2026 conferma espressamente questo limite temporale.
Questo significa che la DiRi non è un sistema universale per sanare qualsiasi DiCo mancante. Se uno scaldabagno è stato installato, per esempio, dopo il 27 marzo 2008 senza che l’impresa abbia consegnato la documentazione dovuta, non si può dare per scontato che un altro tecnico possa semplicemente sostituire quel documento con una dichiarazione di rispondenza.
Cosa fare se non si trova più la dichiarazione
Se la DiCo esisteva ma è stata persa, il primo tentativo dovrebbe essere rivolto all’impresa che ha eseguito i lavori. Può darsi che conservi ancora copia della documentazione e possa fornirne un duplicato.
Può inoltre essere utile verificare presso lo Sportello Unico per l’Edilizia del Comune. Per gli interventi soggetti al deposito previsto dall’articolo 11 del D.M. 37/2008, l’impresa installatrice deposita infatti la dichiarazione entro il termine stabilito dalla norma. Le modalità concrete di accesso agli atti possono variare da Comune a Comune. La documentazione non costituisce un archivio pubblico liberamente consultabile da chiunque, ma un soggetto con titolo può valutare una richiesta di accesso.
Se invece l’impianto è precedente al 27 marzo 2008 e la vecchia dichiarazione non è mai stata prodotta o non è più reperibile, si può verificare se ricorrono le condizioni per una dichiarazione di rispondenza.
Quando l’impianto è successivo a quella data e la DiCo non è mai stata rilasciata, la situazione va analizzata con un’impresa abilitata o con un professionista competente. Potrebbe essere necessario ricostruire gli interventi eseguiti, effettuare verifiche e, se occorre, adeguare o rifare le parti interessate. Non esiste una firma retroattiva che trasformi automaticamente un lavoro precedente in un intervento certificato dall’impresa che non lo ha realizzato.
Dichiarazione di conformità e attivazione della fornitura gas
La documentazione dell’impianto assume particolare importanza anche quando si richiede una nuova fornitura di gas o quando l’impianto viene modificato in condizioni che richiedono gli accertamenti previsti dalla regolazione del settore.
Il D.M. 37/2008 prevede specifici adempimenti documentali in occasione dell’allacciamento di una nuova fornitura e in determinati casi di variazione della portata termica. Inoltre, la regolazione ARERA disciplina gli accertamenti documentali sulla sicurezza degli impianti di utenza gas prima dell’attivazione o in alcune situazioni di modifica.
Di conseguenza, se si sta ristrutturando un’abitazione con fornitura gas disattivata o si modifica in modo significativo l’impianto, è utile chiarire prima dei lavori quali documenti saranno necessari. Arrivare alla richiesta di attivazione con una documentazione incompleta può rallentare la procedura.
La manutenzione ordinaria richiede sempre una nuova DiCo?
No. Non bisogna confondere l’installazione o la modifica dell’impianto con qualsiasi intervento di manutenzione. Il D.M. 37/2008 distingue la manutenzione ordinaria dagli interventi più rilevanti. La guida 2026 della Camera di Commercio Riviere di Liguria definisce la manutenzione ordinaria come l’attività finalizzata a contenere il normale degrado d’uso o a effettuare primi interventi dopo eventi accidentali, senza modificare la struttura dell’impianto o la sua destinazione d’uso.
Una normale pulizia o un intervento su un componente interno dello scaldabagno non equivale quindi automaticamente alla realizzazione di un nuovo impianto. Al contrario, sostituire l’apparecchio fisso, modificarne il collegamento al gas o intervenire sul sistema fumario pone questioni diverse.
È per questo che non conviene utilizzare l’espressione generica “manutenzione” per qualsiasi lavoro. Quando si chiede un preventivo è preferibile descrivere esattamente cosa verrà fatto e chiedere quale documentazione sarà consegnata al termine.
Cosa controllare quando si incarica l’installatore
Prima dei lavori è utile chiarire tre aspetti molto semplici: se l’impresa possiede l’abilitazione necessaria per gli impianti gas, quale intervento verrà effettivamente eseguito e se al termine sarà consegnata la dichiarazione di conformità completa degli allegati pertinenti.
Se il vecchio impianto presenta problemi, è preferibile scoprirlo prima di avere già acquistato lo scaldabagno. Un sopralluogo può evidenziare, per esempio, che il sistema di evacuazione esistente non è compatibile con il nuovo apparecchio o che occorre modificare la posizione prevista.
Al termine dell’installazione conviene conservare insieme la DiCo, gli allegati, il manuale dell’apparecchio, la documentazione relativa alla messa in servizio e le fatture. Dopo alcuni anni ricordare chi ha eseguito una modifica e in quale modo diventa molto più difficile. Una cartella dedicata all’impianto evita gran parte di questi problemi.
Errori comuni da evitare
Il primo errore è affidare il lavoro a chi propone un’installazione economica precisando in anticipo che “non serve nessun certificato”. Nel caso di uno scaldabagno a gas la competenza dell’impresa e la documentazione del lavoro sono parte integrante dell’intervento.
Un altro errore consiste nel credere che una nuova dichiarazione relativa alla sostituzione dello scaldabagno certifichi automaticamente qualsiasi tubazione costruita decenni prima. Come abbiamo visto, una DiCo relativa a un intervento parziale riguarda le opere effettivamente realizzate, pur dovendo considerare la compatibilità con l’impianto esistente.
È sbagliato anche confondere la dichiarazione di rispondenza con una scorciatoia valida per qualsiasi impianto privo di documentazione. Il limite temporale del 27 marzo 2008 è decisivo.
Infine, non bisogna tentare modifiche fai da te sulle tubazioni del gas o sul sistema di evacuazione dei prodotti della combustione per adattare un nuovo apparecchio. Oltre agli aspetti normativi, sono interventi che incidono direttamente sulla sicurezza. Se l’installazione esistente non è compatibile con il nuovo scaldabagno, la soluzione corretta va individuata da un professionista qualificato.
Conclusioni
Per uno scaldabagno a gas la dichiarazione di conformità va considerata parte del lavoro di installazione, non un foglio da richiedere soltanto quando serve per qualche pratica amministrativa. Il D.M. 37/2008 comprende espressamente gli impianti per l’utilizzazione del gas e la documentazione ministeriale contempla anche la sostituzione di un apparecchio installato in modo fisso.
Se devi installare o sostituire uno scaldabagno, il passo pratico è quindi verificare prima che l’impresa sia abilitata e chiedere che nel preventivo sia chiarito quale documentazione verrà rilasciata. Se invece il problema riguarda una vecchia DiCo mancante, controlla innanzitutto la data di realizzazione dell’impianto: per gli impianti precedenti al 27 marzo 2008 può essere possibile ricorrere alla dichiarazione di rispondenza, mentre per interventi successivi la situazione deve essere ricostruita con un tecnico qualificato.